I.C.I. SCADENZA I RATA 16 GIUGNO II RATA 16 DICEMBRE
Chi deve pagare
L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie) anche se non residenti nel territorio dello Stato;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
Calcolo dell'imposta
Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile. Rivalutata del 5%, e infine moltiplicata:
a. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
b. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
c. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la b.i. è data dal valore venale in comune commercio.
L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato se lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
Quando pagare
Il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate. La prima rata (acconto) deve essere versata entro il 16 Giugno ed è pari al 50% dell’imposta dovuta determinata applicando l’aliquota e le eventuali detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente, tenuto conto delle caratteristiche dell’immobile posseduto nei sei mesi dell’esercizio corrente. La seconda rata (saldo) deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, determinata applicando aliquota e detrazioni nello stesso vigenti. In alternativa il contribuente, entro il 16 giugno, può decidere di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, determinandone l’importo facendo riferimento alle condizioni che il Comune ha stabilito per l’anno in corso.
La dichiarazione
La dichiarazione originaria ICI deve essere presentata dal soggetto che per la prima volta assume la qualità di contribuente ICI. La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni nella soggettività passiva e nella destinazione dell'immobile tali da determinare un diverso debito di imposta. In tal caso devono essere denunciate le modificazioni intervenute. La dichiarazione ICI deve essere consegnata al comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dove pagare
Il pagamento dell’imposta per l’anno 2009 potrà essere effettuato tramite CCP 36172476 ici - servizio tesoreria o mediante modello F24
Scarica modulo richiesta rimborso ICI
Scarica modulo comunicazione cessione immobile uso gratuito
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa a fabbricato inagibile/inabitabile
Scarica modulo ravvedimento operoso
Regolamento